Omesso versamento del contributo ANAC (sentenza C.G.A.R.S. 22 settembre 2022, n. 956)

Se la stazione appaltante ha omesso di richiedere il codice “CIG” (codice identificativo gara), non è legittima l’esclusione dalla gara per mancato versamento del contributo ANAC.

A decorrere dall’anno 2007, le  spese  di  funzionamento  della Autorità per la vigilanza sui lavori  pubblici, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, sono finanziate dal mercato di competenza tramite un “contributo” da versare in occasione della partecipazione alle gare d’appalto. Non è infrequente imbattersi in disciplinari o capitolati speciali d’appalto che prevedono l’obbligo di provvedere al pagamento del contributo in questione quale condizione di partecipazione alla gara; di modo che omettere il pagamento comporta l’estromissione dalla gara stessa.

La legge (cfr. art. 3, c. 5, l. n. 136/2010) ha introdotto l’obbligo di indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale obbligo, il “codice identificativo di gara” (CIG), attribuito dall’ANAC su richiesta della stazione appaltante. Si tratta di un codice alfanumerico di dieci cifre generato dal sistema SIMOG dell’Autorità, da utilizzarsi per identificare in modo univoco una procedura di gara, tracciare i flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture ed adempiere agli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato.

Tale codice è inoltre necessario per poter procedere al pagamento del contributo, perché ogni gara viene identificata all’interno del sistema di gestione dei contributi gara di ANAC proprio mediante il suo codice identificativo CIG.

Ma che succede se la stazione appaltante da un lato prevede l’obbligo di effettuare il pagamento per poter partecipare alla gara, ma d’altro lato non provvede a richiedere il CIG? E’ questa la questione che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affrontato con la sentenza n. 956 del 22 settembre 2022.

Secondo la decisione in esame, la stazione appaltante è tenuta a richiedere il CIG tramite il responsabile del procedimento in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara e ad indicarlo nel relativo avviso al pubblico. Ove ciò non sia stato fatto e ciò abbia impedito ai concorrenti di pagare il contributo, tale omissione non può essere considerata causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione, in quanto è stata la stessa stazione appaltante, omettendo di indicare CIG nel bando, ad aver posto i concorrenti nell’impossibilità di versare il contributo.

Per quanto concerne, invece, l’obbligo di indicazione del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo la decisione in esame la stazione appaltante può provvedere ad acquisire il CIG anche successivamente all’indizione della gara, poiché il CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto, secondo quanto il C:G.A.R.S ha ritenuto di poter ricavare dalla formulazione dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 che ha stabilito le regole in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

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