Accesso civico generalizzato in materia di contratti pubblici

Non è sufficiente, ai fini del riconoscimento dell’ammissibilità dell’accesso agli atti di un appalto, la dichiarata finalità di verificare se l’esecuzione del contratto si sta svolgendo nel rispetto delle regole di gara.

Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III, 18 maggio 2021, n. 3842), sebbene non sia discutibile che sia ravvisabile, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario ed quindi allo scorrimento della graduatoria, un interesse ed una conseguente legittimazione ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, l’interesse di tipo conoscitivo non può palesarsi in modo generico, ma deve basarsi su elementi di concretezza, anche sotto forma di indizio.
Viene così ribadita la linea argomentativa sviluppata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 2 aprile 2020, n. 10, e confermata a più riprese da altre pronunce, secondo cui la richiesta documentale non deve avere carattere esplorativo ed essere finalizzata ad accertare se se un inadempimento si sia verificato, ma deve dimostrare la sussistenza di una situazione fattuale di inadempienze dell’aggiudicatario.
Nel caso esaminato dalla III Sezione del Consiglio di Stato, viene solo ipoteticamente prospettata l’esistenza di una difformità tra il contratto e l’esecuzione del servizio, senza che tuttavia siano offerti elementi di prova, anche sotto il profilo indiziario, in grado di dimostrare una situazione di grave inadempienza che potrebbe portare alla risoluzione del contratto. Pertanto, non si è ritenuto sussistere un interesse attuale, concreto e diretto a conoscere lo svolgimento del rapporto contrattuale.

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